WHISTLEBLOWING FAQ

DOMANDE FREQUENTI

Chi può segnalare?

  • Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 24/2023, di seguito indicati via esemplificativa e non esaustiva:
    i lavoratori di soggetti del settore privato;
  • i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

COSA SI PUò SEGNALARE?

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 24/23, le violazioni oggetto di segnalazioni possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestionali ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali indicati nello specifico allegato al D. Lgs. 24/2023 o nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione die consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nel D. Lgs. 24/2023.

Che cosa non può essere oggetto di segnalazione?

Sono esclusi dall’applicazione della normativa in esame (art. 1, comma 2, del Decreto):

  • i casi in cui il Segnalante abbia un interesse personale e la denuncia abbia esclusiva attinenza con il proprio rapporto di lavoro;
  • le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali;
  • le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di: informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; norme di procedura penale sull’obbligo di segretezza delle indagini; disposizioni sull’autonomia e indipendenza della magistratura; difesa nazione e di ordine e sicurezza pubblica; nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

Le segnalazioni non rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione della normativa non saranno trattate ai sensi della disciplina whistleblowing.

Chi gestisce le segnalazioni?

La gestione del canale di segnalazione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione è affidata ad un soggetto esterno nominato dalla Società, che svolge la funzione di Responsabile Whistleblowing.

Quando sarà disponibile una risposta?

Entro 7 giorni il segnalante riceverà la risposta della presa in carico della sua segnalazione.

Entro 3 mesi dalla data dell’invio, il segnalante riceverà un riscontro in merito alla sua segnalazione.

é possibile inviare una segnalazione in forma anonima?

Sì, è possibile inviare una segnalazione anonima spuntando l’apposita scelta in fase di inserimento.

Quali sono le tutele per il segnalante?

Suolificio Gfg SRL si adopererà per evitare che chi ha effettuato una segnalazione non siano oggetto di ritorsione, intendendosi – ai sensi del D.lgs. 24/2023 – qualsiasi comportamento atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.